MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CASA DI CURA VILLA IGEA
INDICE PARTE PRIMA
Premessa
- IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
1.1. L’apparato sanzionatorio
1.2. Il Modello di Organizzazione – Gestione – Controllo
1.3. Riferimenti documentali interni del Modello di Organizzazione –Gestione – Controllo
- L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CASA DI CURA VILLA IGEA
- IL PROCESSO DI DEFINIZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMNTO DEL MODELLO
- L’APPLICAZIONE DEL MODELLO E LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A
“RISCHIO-REATO”
4.1. Diffusione del Modello
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001
5.1. Catalogazione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio individuate
5.2. Procedure generali di prevenzione
PARTE SECONDA
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS.
231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 24 D.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 24 BISD.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 D.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 BISD.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 TERD.LGS. 231/2001
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- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART.25QUATER D.LGS.231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25QUATER I D.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25QUINQUIES D.LGS. 231/2001
- PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART.25SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL’ART.187 BIS E TERT.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 187 QUINQUIES T.U.F
10. 13. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25SEPTIES D.LGS. 231/2001
11. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTIOCTIES D.LGS. 231/2001
12. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTINOVIES D.LGS. 231/2001
13. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTIDIECIES D.LGS. 231/2001
14. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTIUNDICIECIES D.LGS. 231/2001
DALL’ART. 25DALL’ART. 25DALL’ART. 25DALL’ART. 25
15. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25DUODICIECIES D.LGS. 231/2001
PARTE TERZA
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
- Nomina dell’Organismo di Vigilanza
- Requisiti dell’Organismo di Vigilanza
- Obblighi dell’Cda nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
- Riunioni e deliberazioni dell’organismo di vigilanza
- Compiti dell’Organismo di Vigilanza
- Flussi informativi “verso” e “da” l’Organismo di vigilanza
PARTE QUARTA
SISTEMA DISCIPLINARE
- Principi generali
- Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
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- Sanzioni per i soggetti di cui all’art. 5 lett. b) del decreto3.1. Ambito applicativo
3.2. Le violazioni
3.3. Le sanzioni per il personale dipendente
- Sanzioni per i soggetti di cui all’art. 5 lett. a) del decreto
4.1. Le sanzioni
PARTE QUINTA
MISURE DI TUTELA
- Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori
- Misure di tutela nei confronti degli operatori sanitari
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PREMESSA
PARTE PRIMA
La Casa di Cura Villa Igea, sensibile all’esigenza di mantenere attuale e costantemente aggiornato il proprio Modello, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il D. Lgs. 231/01 (di seguito anche “Decreto”) negli ultimi anni, ha ritenuto opportuno intraprendere un progetto di revisione del Modello vigente, valorizzandone l’esperienza applicativa sin qui avvenuta.
A tale scopo, è stata predisposta la nuova versione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in vista della successiva divulgazione ai diversi stakeholder.
La Casa di Cura ritiene indispensabile diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari.
A tal fine, la società ha sviluppato un programma di analisi dei propri processi e strumenti di gestione e controllo volto ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della casa di cura, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.
1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “Decreto” o D. Lgs. 231/2001) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e di adeguamento della normativa nazionale in materia alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia (tra queste, la
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Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).
Tale responsabilità, che si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato, in estrema sintesi, sussiste solo nelle ipotesi in cui un soggetto funzionalmente legato all’ente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Decreto abbia commesso uno dei reati tassativamente previsti dal Decreto (“Reati presupposto” o “Reati”) di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto, nell’interesse e vantaggio dell’Ente stesso. Autori del Reato presupposto infatti possono essere solo(i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (ed. “soggetti apicali o di vertice”), nonché persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ed. “soggetti sottoposti”). Il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto è stato nel tempo esteso e ad oggi comprende illeciti riconducibili alle seguenti categorie:
TIPOLOGIA DI ILLECITI |
POSSIBILI FATTISPECIE |
Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001) |
Corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità. |
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis) |
Frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione e diffusione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) |
Associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso |
Delitti contro l’industria ed il |
Turbata libertà dell’industria e del |
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commercio (art. 25 bis) |
commercio, illecita concorrenza con minaccia e violenza, frode |
Reati societari (art. 25 ter) |
False comunicazioni sociali, impedito controllo |
Defitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies) |
Tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro |
Delitti di abuso di mercato (art. 25 sexies) |
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato |
Delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies) |
Omicidio colposo e lesioni personali gravi |
Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio (art. 25 octies) |
Compimento di operazioni negoziali e non,atte a ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità. |
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) |
Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza. |
Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies) |
Pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di un soggetto apicale o poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo della società al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o di rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale siano imputati. |
Reati ambientali (art. 25 undecies) |
Gestione non corretta delle fasi di raccolta, trasporto, conservazione, smaltimento ed ogni altra attività necessaria per la gestione del ‘ciclo rifiuti’. |
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies) |
Assunzione di personale lavoratore straniero con violazione della norma sull’immigrazioneclandestina. |
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1.1. L’APPARATO SANZIONATORIO
Le sanzioni applicabili all’ente responsabile dell’illecito amministrativo sono espressamente individuate agli artt. 9 e ss. del D. L.gs. n. 231/2001 in:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive; confisca;
pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria si applica in tutte le ipotesi in cui sia accertata la responsabilità dell’Ente. La sanzione di tal tipologia è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina: – il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; -l’importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.
Le sanzioni interdittive, tassativamente elencate all’art. 9, comma 2, D. L,gs. 231/2001, possono consistere in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Tale tipologia di sanzioni si applica in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali sia espressamente previsto e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del Reato e il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.
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Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva, non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, tenendo in considerazione l’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. L.gs. 231/2001).
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.
Si segnala, inoltre, la possibilità di prosecuzione dell’attività dell’Ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 231/20013.
Le sanzioni interdittive sono poi applicabili anche quale misura cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, purché ricorrano gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell’Ente e vi sia il concreto pericolo che siano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Il giudice ne dispone l’applicazione tramite ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 19 D. L.gs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è poi sempre disposta la confisca -anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buonafede.
La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all’affissione nel Comune dove l’ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell’Ente.
1.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE – GESTIONE – CONTROLLO
Agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, il legislatore prevede l’esenzione dallaresponsabilità amministrativa qualora l’ente si sia dotato ed abbia efficacementeattuato in modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l’Ente prova che:
a)l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
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- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, definito Organismo di Vigilanza (d’ora innanzi anche OdV);
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla
lettera b).
L’adozione del Modello – che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore – rappresenta per l’Ente la possibilità di escludere la propria responsabilità. La mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente – che è da individuarsi nell’organo titolare del potere gestori, nel caso di specie il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia efficace ed effettivo.
Quanto all’efficacia, il legislatore, all’art. 6, 2° comma, del D. L.gs. 231/2001, statuisce che lo stesso deve soddisfare le seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
b)prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
La caratteristica dell’effettività del Modello è, invece, legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7, 4 ° comma, del D. L.gs. 231/2001, richiede:
- a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando vengano riscontrate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
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1.3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI INTERNI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE – GESTIONE – CONTROLLO
Si specifica che i contenuti del presente Modello, segnatamente per quanto trattato nella PARTE SECONDA, REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001, sono da intendersi quale riferimento e quale elemento integrante di un sistema di regole e principi, già adottati da Villa Igea, nell’ambito del complessivo sistema di compliance aziendale, di cui fanno parte anche i seguenti documenti:
- Codice Etico
- Documento di Valutazione dei Rischi D.V.R. (D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int.)
- Manuale di gestione della sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/08, art.30: Modelli di
organizzazione e Gestione – Norma UNI EN ISO 45001)
- Manuale della Qualità (Norma UNI EN ISO 9001) e relative: Procedure Operative e
Istruzioni operative
- Manuale della gestione della protezione dei dati (G.d.p.r. 679/2016 – D.Lgs. 196/03
e succ. mod. e int.) e relativa documentazione.
2. L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA CASA DI CURA VILLA IGEA
La Casa di Cura è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da n.3 membri. La Direzione Sanitaria coordina e sovraintende alle attività del personale medico e infermieristico, definisce l’organizzazione delle attività lavorative del personale sanitario e gestisce i rapporti con l’ASP e gli Uffici della Regione Siciliana competenti per territorio, adempiendo alle richieste formulate dalle suddette istituzioni.
La Villa Igea è una Casa di cura medica per acuti con n.40 posti letto, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni ed i servizi di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario e/o giornaliero (Day Hospital e Day Service), di Medicina Generale e per i Servizi di Cardiologia e Gastroenterologia.
Di seguito si riporta nel dettaglio la descrizione delle attività della Casa di cura relative agli accertamenti diagnostici e visite ambulatoriali per i pazienti esterni.
Accertamenti diagnostici e visite ambulatoriali convenzionati con il SSN:
- Laboratorio di analisi cliniche
- Radiologia diagnostica digitale
- TAC
- Visite cardiologiche ed ECG
- Diagnostica cardiologica (ecocardiogramma)
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Eco-colordoppler vascolare Ecografia
Accertamenti diagnostici ambulatoriali non convenzionati con il SSN:
- Holter cardiologico e pressorio
- Diagnostica cardiologica (ECG)
- Diagnostica cardiologica (Ecocardiogramma)
- Ago aspirato/Tiroide
- Elastosonografia/Tiroide
- Eco-colordoppler vascolare
- Ecografia
Si eseguono visite ambulatoriali non convenzionate con il SSN di:
Medicina generale
Cardiologia
Gastroenterologia
Broncopneumologa
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3. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMNTO DEL MODELLO
La casa di cura, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello che sono di seguito riportati:
Mappatura processi e attività sensibili
Analisi dei protocolli e delle procedure in vigore
Definizione e aggiornamento del sistema di prevenzione dei reati
Identificazione dell’ODV e attivazione dei flussi informativi
Avvio delle attività di
sensibilizzazione e divulgazione dei contenuti del Modello
Revisione e aggiornamento dei contenuti del Modello
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Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dal Cda, anche con l’eventuale supporto di figure professionali esterne ed in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza.
Come già avvenuto in passato, tale attività sarà rivolta al personale neo-assunto ed a quello già in servizio e riguarderà iniziative di formazione e di aggiornamento, oltre alla comunicazione ai consulenti, fornitori e ai collaboratori esterni.
4. L’APPLICAZIONE DEL MODELLO E LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A “RISCHIO-REATO”
L’adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.
In particolare, attraverso l’adozione del Modello, la Casa di Cura si propone di perseguire le seguenti principali finalità:
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Casa di Cura nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire alla Casa di Cura, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell’organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della società.
Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività “a rischio” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto.
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A seguito dell’individuazione delle attività “a rischio”, la Casa di Cura ha tenuto conto, nella predisposizione così come nell’aggiornamento del Modello Organizzativo:
- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001 e dei successivi aggiornamenti;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l’individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un
Modello organizzativo.
- c) delle linee guida di settore emanate dagli Organi rappresentativi della categoria
(A.I.O.P.).
4.1. Diffusione del Modello
Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet della Casa di Cura. Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del Decreto 231/2001 e del Modello tramite iniziative formative e di divulgazione dei contenuti.
La componente del Modello relativa al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio potrà inoltre essere esposta nelle bacheche aziendali.
Ai nuovi assunti deve essere assicurato un adeguato set informativo sui contenuti e le finalità del Modello.
Al fine di garantire l’effettiva conoscenza del Modello e di sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull’osservanza dei principi e delle procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative con partecipazione obbligatoria rivolte a tutti i livelli della struttura organizzativa aziendale.
La partecipazione alle attività di formazione previste dal suddetto Piano rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell’effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001
5.1. Catalogazione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio
individuate
La Casa di cura, nell’individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha classificato i reati in base alla presumibile frequenza di
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verificabilità del reato all’interno della struttura societaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali.
Oltre al rischio-reato in astratto al quale è stato assegnato uno specifico livello di probabilità si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la casa di cura, verificando preliminarmente l’idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti nel Sistema Qualità e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.
5.2. Procedure generali di prevenzione e comportamenti da adottare
Le operazioni concernenti attività a rischio-reati devono essere sempre registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.
Ogni documento afferente la gestione amministrativa o societaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.
E vietato formare dolosamente, in modo falso o artefatto, documenti amministrativi o societari. Nell’ambito dell’attività della Casa di cura la richiesta e l’ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.
E fatto obbligo di registrare documentalmente ogni movimentazione di denaro e di fondi della Casa di cura.
Nei rapporti con i rappresentanti della Asp, Regione, Provincia, Comune ovvero di qualsiasi altro Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione, anche delle Comunità Europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Casa di cura di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.
Il Cda e il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui fattività dell’uno possa riguardare la competenza dell’altro.
La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o societaria.
Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.
Il Cda, in ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni.
La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
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b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
Nelle ipotesi in cui il trasferimento di funzioni avvenga in materia di organizzazione del lavoro, il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni di cui sopra.
In questo caso permane l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega non può a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Il Cda nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standard qualitativi della prestazione offerta.
In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici:
tariffari degli Ordini dei Medici;
costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per
l’erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi.
Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l’indicazione espressa del compenso pattuito.
I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché tenendo conto dei protocolli comportamentali già esistenti. In particolare, nell’individuazione del
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fornitore si dovrà far riferimento all’albo dei fornitori, agli accordi quadro e ai contratti di fornitura vigenti.
I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l’immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza, da parte di questi, del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione.
PARTE SECONDA
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001
1. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 24 D.LGS. 231/2001
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea_________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – FATTURAZIONE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, ovvero fatturareutilizzando un’impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.
Reati relativi art. 24 |
La casa di cura, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. |
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È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.
La Direzione si riunisce, almeno ogni trimestre, con il DS per esaminare a campione la correttezza della fatturazione, confrontando i risultati con i dati contenuti nelle cartelle cliniche e esaminando gli esiti dei controlli PACA.
ATTIVITÀ A RISCHIO – EROGAZIONE BENEFIT/INCENTIVI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Al di fuori di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P., non èconsentito al Cda, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da partedell’Odv, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimentonell’esercizio appaia straordinariamente difficile.
Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli ad personam, in qualsiasi forma, incentivicommisurati al risultato finanziario dell’impresa.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ISTRUZIONE E GESTIONE DELLE PRATICHE DI FINANZIAMENTO
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La Direzione è tenuta al controllo delle credenziali di Società di Consulenza perl’ambito dei finanziamenti trattati e della corretta gestione degli stessi.
ATTIVITÀ A RISCHIO – REDAZIONE DELLE CARTELLE CLINICHE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Qualora la casa di cura usufruisca di finanziamenti pubblici, il Cda e chiunque altro partecipi al relativo procedimento di ottenimento o di utilizzazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione degli stessi.
Il Cda individua almeno un soggetto responsabile dell’istruzione della pratica difinanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima vengapresentata al Cda quale soggetto deputato all’esame finale ed alla formalesottoscrizione.
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In particolare, coloro i quali risultano preposti all’istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l’obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.
Il Cda deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti. Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attivitàad essa connesse a fornirne segnalazione al Cda e all’Odv.
I soggetti che all’interno della casa di cura sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione.
Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti.
Il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE DEL PROCESSO DI DIAGNOSI E CURA – DIAGNOSI E PRESCRIZIONE ESAMI (diagnosi non coerente con la patologia, prescrizione di esami non necessari e/o ricovero e cure non pertinenti)
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente.
In particolare, il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le Norme di appropriatezza dei ricoveri e le linee guida contenute nei diversi protocolli approvate dal Direttore sanitario e comunicate al Cda, ovvero motivando per iscritto anche in cartella clinica la difformità da esse, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.
La corretta gestione è desumibile dai controlli PACA interni ed esterni e dal PNE (produzione verbali NOC e Audit)
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE INFORMAZIONE AL PAZIENTE TRASPARENZA DEI TRATTAMENTI SANITARI “omissione di informazioni dovute”
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OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Corretta gestione dei Consensi informati secondo le disposizioni normative, riportate anche nelle procedure aziendali – la corretta gestione di tale processo è desumibile da esiti audit interni ed esterni sulle CC.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Posto che nella Casa di cura devono essere applicate le disposizioni normative in merito, questa attività deve essere verificata sistematicamente dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) e dall’Amministratore di Sistema, che riferiscono annualmente all’ODV (vedi tabella dei flussi informativi e delle verifiche), si specifica chel’argomento è specificatamente trattato nel “Manuale della gestione della protezione dei dati” (G.d.p.r. 679/2016 – D.Lgs. 196/03 e succ. mod. e int.) e relativa documentazione, documenti assunti come riferimento per il presente Modello (vedi punto 1.3).
Si riportano di seguito alcune delle disposizioni in merito.
La Casa di cura deve adeguare la gestione dei software e delle attrezzaturemantenendone l’allineamento con le disposizioni normative relative alla sicurezza deidati.
Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a noncomunicare a terzi, salvo che all’Odv per lo svolgimento dei suoi compiti.
È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.
Le password sono rilasciate dalla società esterna che gestisce il sistema informatico della casa di cura, su richiesta della Direzione, ovvero di soggetto a ciò delegato.L’elenco delle password e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all’Amministratore diSistema, il quale ne cura l’archiviazione.
2. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 24 BISD.LGS. 231/2001
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito
Reati relativi art. 24 bis |
La casa di cura, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 bis D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. |
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elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Inserimento nel sistema di dati e di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi.
Falsificazione, in altre forme, del documento informatico.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso. __________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE DATABASE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Posto che nella Casa di cura devono essere applicate le disposizioni normative in merito, questa attività deve essere verificata sistematicamente dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) e dall’Amministratore di Sistema, che riferisconoannualmente all’ODV (vedi tabella dei flussi informativi e delle verifiche), si specifica chel’argomento è specificatamente trattato nel “Manuale della gestione della protezione dei dati” (G.d.p.r. 679/2016 – D.Lgs. 196/03 e succ. mod. e int.) e relativa documentazione, documenti assunti come riferimento per il presente Modello (vedi punto 1.3).
Si riportano di seguito alcune delle disposizioni in merito.
La Casa di cura deve adeguare la gestione dei software e delle attrezzaturemantenendone l’allineamento con le disposizioni normative relative alla sicurezza dei dati.
Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a noncomunicare a terzi, salvo che all’Odv per lo svolgimento dei suoi compiti.
È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.
Le password sono rilasciate dalla società esterna che gestisce il sistema informatico della casa di cura, su richiesta della Direzione, ovvero di soggetto a ciò delegato.L’elenco delle password e i relativi aggiornamenti sono trasmessi all’Amministratore diSistema, il quale ne cura l’archiviazione.
L’Amministratore di sistema annota in un registro l’identità dei soggetti ai quali è consentito l’accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all’accesso.
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La casa di cura custodisce, tramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l’intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.
La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessaredell’obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al qualesi sono rilasciate le credenziali di autenticazione.
E’ fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.
Le caratteristiche del software di gestione della CC devono garantire la protezione dei dati.
La Direzione deve comunicare al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) eall’Amministratore di Sistema, ogni cessazione del rapporto di lavoro di soggetti abilitati ad accedere al database e ai software, della Casa di cura, in modo da cancellarne le credenziali di accesso.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RILASCIO CERTIFICATI, REFERTI, COPIE CARTELLE CLINICHEOBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il Referente per la gestione del sistema informativo verifica l’impossibilità da partedegli operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazionetramite un’opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema chegarantiscono l’impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso unlasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.
È fatto obbligo al Referente per la gestione del sistema informativo di elaborare e trasmettere, ove previsto, alla questura, al comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della casa di cura, di certificare al Cda la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.
Il personale che rilascia referti e copie di cartelle cliniche deve conoscere le procedure disposte dalla Casa di cura a tutela della Privacy (gestione delle deleghe e acquisizionedelle” tracce” documentali).
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ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE CARTELLE CLINICHE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È fatto obbligo al Direttore Sanitario di esaminare, con cadenza periodica, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e dimissione ospedaliera.
A tal fine presenzierà alle riunioni periodiche delle Commissioni (interna ed esterna), dette N.O.C. ai sensi del DECRETO ASSESSORIALE 13 marzo 2013. Linee di indirizzo per le attività di controllo analitico delle cartelle cliniche nel Sistema Sanitario Regionale (P.A.C.A.),
La commissione interna, che verifica le Cartelle cliniche scelte dall’Assessorato, e inserisce le valutazioni sulla piattaforma istituzionale, deve redigere un verbale che certifichi quante e quali cartelle sono state analizzate e le relative risultanze. Il verbaledeve essere inviato all’Odv.
Il Direttore Sanitario presenzierà anche gli audit eseguiti dalla commissione esterna inviata periodicamente dalla ASP, anche in questo caso trasmetterà il relativo verbaleall’ODV.
3. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 24 TERD.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 24 ter |
La casa di cura, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 24 ter D.lgs. 231/2001, valuta che:
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una serie indeterminata di delitti. È da escludere, pertanto, la possibilità di immaginare nel caso della società, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata. L’unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativasocietaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delittinell’interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che il nostro ordinamento spessoriconduce alla figura dell’art. 416 c.p. o al mero concorso di persone nel reato. Inquest’ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte |
della casa di cura, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri chedecidono di sfruttare l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino dall’esterno, tramite il perfezionamento di rapporticontrattuali, organizzazioni di tipo mafioso. In merito a questa astratta possibilità la casa di cura ha individuato taluni principi generali di comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenutemaggiormente esposte a tale rischio. L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo dirispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni. __________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI– SELEZIONE FORNITORI E PARTENERS COMMERCIALI – SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell’interesse o avantaggio della struttura.
Sarà vietato perciò l’approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni diassoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle
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contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso
Nella scelta dei fornitori e partners, il Cda tiene conto, oltre che delle procedure di sistema, della convenienza economica, nonché della qualità ed affidabilità degli stessi. Allo scopo di testare quanto suddetto, in genere la casa di cura chiede il preventivo ad almeno due ditte che trattano il prodotto ricercato.
La Direzione, annualmente cura l’aggiornamento del modulo riassuntivo valutazione dei fornitori, dove sono registrati tutti i fornitori della struttura sanitaria e netrasmette copia all’Odv per la verifica del rispetto dei criteri di selezione.
Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.
La casa di cura si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.
Gli acquisti di farmaci sono richiesti dal personale mediante la compilazione delmodello “Richiesta farmaci e materiale sanitario”.
Gli ordini devono sempre essere inoltrati in modalità registrata.
I moduli relativi agli ordini effettuati dagli ambulatori, dai laboratori, dai reparti sono trasmessi, all’Amministrazione per consentire il controllo sulla fatturazione.
L’operatore che riceve i farmaci acquistati verifica la corrispondenza tra il quantitativo di medicinali indicato nell’ordine d’acquisto e quello effettivamente consegnato dal fornitore ed in caso di difformità ne informa immediatamente il Direttore Sanitario ol’Amministrazione.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE DEI FARMACI STUPEFACENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
I farmaci stupefacenti devono essere gestiti secondo la Norma e quanto riportato nella relativa procedura aziendale.
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In particolare la movimentazione dei farmaci stupefacenti è riportata sul Registro carico e scarico stupefacenti e sostanze psicotrope conservato a cura del Direttore sanitario.
4. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 D.LGS. 231/2001
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio.
Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità.
__________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE ORDINI PAGAMENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il Cda deve rendere pubblica l’identità dei soggetti abilitati all’autorizzazione delledisposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON ASP, REGIONE ECC.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il Cda, salvo che non vi sia soggetto a ciò specificamente delegato, e nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze il Direttore sanitario, curano i rapporti con ifunzionari dell’Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asp, con le autorità e
Reati relativi art. 25 |
La casa di cura, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. |
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i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la casa di cura venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario.
In quest’ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il Cda sull’andamento e sull’esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni. I soggetti di cui sopra sono tenuti ad informare in modo puntuale l’Odv sull’andamento e sull’esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.
I soggetti di cui sopra sono tenuti ad informare in modo puntuale l’Odv sull’andamento e sull’esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.
È vietato a tutti i soggetti previsti all’art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnaredenaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.
Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
I contratti stipulati con consulenti, fornitori e partners devono contenere specificheclausole per l’immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza delModello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure inesso contenute attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione.
ATTIVITÀ A RISCHIO – CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI ED ENTI PRIVATI PERL’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI IN SERVICE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il Cda nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l’erogazione diprestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standard qualitativi della prestazione offerta.
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In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l’erogazione delleprestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON CASE FARMACEUTICHE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato al personale medico nella casa di cura di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della casa di cura,salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall’Odv o di oggettipromozionali di tenue valore.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ACCETTAZIONE E DIMISSIONE PAZIENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata aiprincipi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell’ordine usualmente stabilito dal SSN.
È vietato a tutti i soggetti previsti dall’art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni oqualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la casa di cura, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.
5. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 BISD.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 bis
La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 bis 1D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. Per quel cheriguarda i reati presupposto previsti all’art. 25 bis del decreto va osservato come alcunedelle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.
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473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo direndere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Detenzione, spendita o messa altrimenti in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede.
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ATTIVITÀ A RISCHIO – CASSA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l’addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l’utilizzazione di apposito strumento di rilevazionedella falsità.
Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l’addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Cda attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Cda deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l’Autorità Giudiziaria o l’Autorità di Pubblica Sicurezza.
6. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 TERD.LGS. 231/2001
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Compimento dei reati di cui all’art. 25 ter.
Reati relativi art. 25 ter |
La Società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 ter D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. |
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Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
Diffusione di notizie false, compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Operazioni fraudolente volte ad influenzare le deliberazioni assembleari __________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE SOCIETARIA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi socialied ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell’attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell’informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.
ATTIVITÀ A RISCHIO – REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economicodell’esercizio.
Gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell’attività societaria,devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che la società vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.
I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata;esse devono pervenire all’Odv anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
È vietato diffondere, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, voci o notizie false ofuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati.
A tal fine il Cda è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e
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per conto della società, in modo che quest’ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.
ATTIVITÀ A RISCHIO – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Al Cda, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi oassista all’Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l’eserciziodel diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione dellavolontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l’approvazione delle delibere.
7. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART.25QUATER D.LGS.231/2001
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazionicon finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico o a sostenereeconomicamente, in qualunque forma, le predette associazioni __________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – ASSUNZIONE DEL PERSONALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Con riferimento all’assunzione del personale, la società si impegna al rispetto di tutte ledisposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cuiall’art.25 quater del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nell’azienda ruoli di copertura.
Reati relativi art. 25 quater |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 quater D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. |
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Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:
– garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell’attivitàaziendale;
– ottenimento del migliore rapporto possibile, nell’ambito delle condizioni di mercato,tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire, le qualità e i titoli professionali dei candidati.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RENDICONTAZIONE SPESE E GESTIONE FONDI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.
Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista,all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorseeconomiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.
8. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25QUATER I D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 quater I |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25 quater I D.lgs. 231/2001, |
ritiene che, tenuto conto dell’attività di impresa e della struttura logistica dell’azienda,tale rischio sia da considerare inesistente. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.
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ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE LOCALI DI DEGENZA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare
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l’effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ACCETTAZIONE PAZIENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È fatto obbligo al personale preposto all’accettazione di segnalare al Direttore sanitariola richiesta di qualunque prestazione finalizzata ad un possibile intervento chirurgico, anche ambulatoriale, da effettuare in altre strutture, visto che nella casa di cura non è prevista la chirurgia, su donne o bambine di etnie a rischio.
9. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25QUINQUIES D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 quinques |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che:
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materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale, purché queste ultime siano finalizzate al commercio del materiale pornografico |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).
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ATTIVITÀ A RISCHIO – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È fatto obbligo alla società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.
In merito ai principi cui informare le procedure di assunzione si rinvia a quantoprevisto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all’art. 25 quater con riferimento all’attività a rischio (Assunzione del personale).
Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi, i dipendenti dovranno essere interpellati periodicamente sul rispetto della normativa in tema di assunzione e disvolgimento dell’attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare all’Odv.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON I DIPENDENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
A tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento inqualunque sua forma. E’ vietata altresì l’offerta di utilità a chiunque abbia l’autorità suun sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON I PAZIENTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
A tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno della casa di cura è vietatoesercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto
Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.
Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla
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qualità del ricovero e dell’assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Cessione, a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pornografico anche virtuale.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CON I PAZIENTI MINORI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato utilizzare minori degli anni 18 in esibizioni pornografiche o produrre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.
10.PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART.25SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL’ART.187 BIS E TERT.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 187 QUINQUIES T.U.F
le fattispecie in esso richiamate siano da considerare attualmente estranee all’attività diimpresa svolta dalla società, per quanto riguarda le ipotesi di investimenti in strumenti finanziari. Si è ritenuto di valutare comunque i rischi connessi a tali attività poiché non si può completamente escludere che in futuro possa accadere che si verifichi tale circostanza.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Comunicazione dell’informazione privilegiata; raccomandazione e induzione al compimento di operazioni finanziarie sulla base della conoscenza di una “informazione privilegiata”.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori del “normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio” (ex art. 184 comma 1 lett.b t.u.f.).
A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività
Reati relativi art. 25 sexies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001, ritiene che: |
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all’interno della società, è altresì vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell’ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari(ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l’induzione si basi sulla conoscenza di un’informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).
A tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno della società, è fatto obbligo diadottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano aconoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell’ente.
Analoghe cautele devono essere utilizzate anche quando la comunicazionedell’informazione privilegiata sia consentita in quanto effettuata nell’ambito del“normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio” ( ex art. 184 comma 1 lett.b).
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Diffusione, nell’interesse o a vantaggio della società, di voci, notizie false o fuorvianti che siano suscettibili di fornire indicazioni ingannevoli in merito agli strumenti finanziari
ATTIVITÀ A RISCHIO – NOTIZIE PRICE SENSITIVE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato diffondere, nell’interesse o a vantaggio della società, voci o notizie false ofuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.).
Il Cda è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per contodella casa di cura, in modo che quest’ultima non possa venire impegnata dacomunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.
Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere “fuorviante” (ex art. 187 ter t.u.f.) della notizia da diffonde, il Cda deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Compimento di operazioni finanziarie simulate o artificiose concretamente idonee ad
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alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Compimento di operazioni finanziarie utilizzando “informazioni privilegiate”.
ATTIVITÀ A RISCHIO – INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.)nell’interesse o a vantaggio della società, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.).
È vietato porre in essere, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, operazioni simulate oaltri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.).
Le operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.) in nome e per conto della società, sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia,al quale sono esposte le ragioni alla base dell’operazione.
Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere datacomunicazione all’Odv.
Sono da considerarsi operazioni a potenziale rischio di manipolazione del mercato quelle indicate nel § 3.6.2 del Codice di comportamento A.I.O.P.
11.PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25 SEPTIESD.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 septies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25septies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure diseguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. La legge del 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito, nel D.lgs. 231/2001, l’art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni |
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colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.) commessi in violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Peraltro, il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) indica, all’art. 30, le caratteristiche e |
i requisiti che deve possedere un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con particolare riguardo ai Reati di cui al primo capoverso. Alla luce di quanto suddetto, con il presente documento, si ntende creare un collegamento tra il Modello Organizzativo, il “Sistema Sicurezza” aziendale, al fine di coordinare la materia salute e sicurezza per la prevenzione dei Reati – Presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore(comune a tutte le attività a rischio) da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Nello svolgimento della propria attività, la società deve assicurare il rispetto da parte dei soggetti a ciò legalmente obbligati di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tuteladell’igiene o della salute sul lavoro.
Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla società e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari. Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la
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salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
È compito del Cda prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensionidell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un’efficacevalutazione, gestione e controllo del rischio.
Il datore di lavoro è tenuto a improntare l’organizzazione del lavoro, la concezione delle postazioni di lavoro, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantireun’efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimoindispensabile l’accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di queilavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.
ATTIVITÀ A RISCHIO – REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIOBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.
Nel documento, che comprende anche l’elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l’attuazione delle misure diprevenzione e protezione.
Ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di redazione del DVR, l’Odv almenoannualmente e comunque a seguito di sostanziali aggiornamenti il datore di lavorotrasmette il documento all’Odv.
ATTIVITÀ A RISCHIO – INFORMAZIONE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un’adeguata informazione sui rischi sullasalute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della casa di cura, nonché sulle misuree le attività di protezione e prevenzione adottate.
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Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi,l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive eprotettive.
ATTIVITÀ A RISCHIO – FORMAZIONE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazionefinalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
In particolare, la formazione e l’eventuale addestramento deve tener conto dellespecificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.
La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragionedell’evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell’insorgenza di nuovi rischi, e in ognicaso in ragione di eventuali modifiche normative.
In merito all’organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciòdelegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.L’espletamento dell’attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e deve essere trasmessa all’Odv.
ATTIVITÀ A RISCHIO – SORVEGLIANZA SANITARIA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.lgs. n.81 del2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’art. 6 del citato decreto; enelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.
Qualora all’esito delle visite periodiche, di cui al summenzionato art. 41 comma 2, siriscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l’Odv affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.
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ATTIVITÀ A RISCHIO – ESPOSIZIONE A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d. lgs. n. 81 del 2008.
Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
12. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25OCTIES D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 octies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 octies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure diseguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l’individuazione dellaprovenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità. ___________________________________________________________________________________
ATTIVITÀ A RISCHIO – ATTIVITÀ DI TESORERIA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine illecita, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l’acquisto, la
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ricezione o l’occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro realenatura, provenienza o proprietà.
Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.
Il Cda deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria ricevaun’adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI COMMERCIALI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La Direzione deve procedere sempre ad un’adeguata identificazione di clienti efornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Taleprocedura comporta, in particolare, l’acquisizione preventiva di informazionicommerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato.
Il Cda individua un soggetto che esamini l’esecuzione del contratto al quale èdemandata la verifica della corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e quelli che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.
Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
È vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie.
Per queste s’intendono attività relative alla circolazione di beni o servizi, di denaro, dititoli, e attività di intermediazione.
Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie è compiuta previo parere di un consulente esterno esperto in materia. Del suddetto parere e delleeventuali operazioni effettuati deve essere data comunicazione all’Odv.
13. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25NOVIES D.LGS. 231/2001
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Reati relativi art. 25 novies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 novies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure diseguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE SISTEMI INFORMATICI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Il Responsabile per la gestione del sistema informatico verifica, anche attraverso il registro delle autorizzazioni, l’identità dei soggetti ai quali consente l’accesso ai propridatabase ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all’accesso.Nell’ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società glitrasmette la relativa documentazione.
La società custodisce, tramite il Responsabile per la gestione del sistema informatico, copia della suddetta documentazione per l’intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.
La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessaredell’obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.
E’ fatto salvo il diritto del titolare dell’informazione di richiederne formalmente l’integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.
Il Responsabile per la gestione del sistema informatico vigila affinché nessun altro operatore abbia all’interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.
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POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Acquisto di prodotti non contrassegnati da marchio Siae o che violano la normativa intema di diritto d’autore.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ACQUISTO PRODOTTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La Direzione deve predisporre, tramite le modalità operative ritenute più opportune,che all’atto della ricezione delle merci siano operati gli opportuni controlli sullapresenza dei necessari contrassegni SIAE.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Mancata o falsa comunicazione alla Siae dei dati necessari alla univoca identificazionedei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181 bis della legge 633/1941.
ATTIVITÀ A RISCHIO – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE NEI CONFRONTI DELLA S.I.A.E.
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Nel caso in cui la società sia tenuta a comunicazioni obbligatorie nei confronti dellaSIAE, l’Cda individua il soggetto deputato alle suddette comunicazioni, specificandone le relative competenze.
I dati oggetto di comunicazione devono essere controllati prima del relativo invio da un soggetto diverso da quello individuato quale responsabile delle comunicazioni obbligatorie.
Al soggetto deputato alle comunicazioni è fatto obbligo di provvedere anche alla loro archiviazione.
14. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25DIECIES D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 decies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25diecies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure diseguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in |
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concreto interessate.
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Pressioni, minacce o promesse di utilità nei confronti di un soggetto apicale o poste in essere da parte del diretto superiore nei confronti del dipendente o di un collaboratore a vario titolo della società al fine di non far rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o di rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa nel corso di un procedimento penale nel quale siano imputati.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Gli organi della Società, i soci e i dipendenti devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti dell’Autorità giudiziaria e con riguardo all’esercizio della sua attività funzionale.
La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la liberadeterminazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all’Autoritàgiudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura.
La società si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propriorgani e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l’attività svolta in seno allasocietà avvenga in condizioni di assoluta autonomia e libertà decisionale.
La società individua in organigramma le aree aziendali e i soggetti coinvolti nel processo esplicitandone le relative competenze.
La società prestabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali offrire ed a proprie spese, eventuale assistenza legale ai propri organi o dipendenti per i procedimentipenali che li vedano coinvolti in relazione alla funzione o all’attività svolta.
La Direzione effettua sempre un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla società a favore dei propri organi o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni prestabiliti perl’assistenza.
La società si impegna a comunicare all’OdV i nominativi dei propri dipendenti/organiindagati o imputati e dei loro legali difensori e a effettuare un’informazione periodicasull’andamento dei procedimenti penali in corso.
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15. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25UNDICIECIES D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 undicies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25undicies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficacel’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure di |
seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Gestione non corretta delle fasi di raccolta, trasporto, conservazione, smaltimento edogni altra attività necessaria per la gestione del ‘ciclo rifiuti’.
ATTIVITÀ A RISCHIO – GESTIONE RIFIUTI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Si prevede che i rifiuti vengano gestiti nel rispetto della normativa vigente; il personale deve conoscere quali siano i rifiuti assimilabili a quelli urbani e quali devono essere trattati come rifiuti speciali.
La Direzione ha adottato una specifica procedura di gestione dei percorsi “sporco-pulito”, finalizzata ad evitare contaminazioni ed una di gestione dei rifiuti nella qualesono previste le modalità per la messa in sicurezza, il deposito temporaneo, il trasporto (ove previsto) e lo smaltimento finale, e sono individuati, per ciascuna fase, i soggetti responsabili.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alle sue competenze in materia di sicurezza, partecipa alla scelta del sito di stoccaggio dei rifiuti.
ATTIVITÀ A RISCHIO – REGISTRAZIONE CICLO RIFIUTI SPECIALIOBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La casa di cura, nel rispetto del D.M. 7 luglio del 2010, ha adottato un Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti speciali.
Ai fini dello smaltimento è fatto obbligo al soggetto delegato di evidenziare il rifiuto da smaltire e ufficializzare il trasportatore ed il destinatario.
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I dati inseriti nel registro cronologico e nell’area movimento devono sempre essere stampati e comunicati periodicamente all’Odv.
16. PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25DUODICIECIES D.LGS. 231/2001
Reati relativi art. 25 duodecies |
La società, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui all’art. 25 |
duodecies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di rispettare le procedure diseguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. |
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Perfezionamento di rapporti contrattuali volti ad agevolare associazioni criminali transnazionali.
ATTIVITÀ A RISCHIO – RAPPORTI CONTRATTUALI E COMMERCIALI
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
Si rinvia a quanto previsto in materia di reati associativi di cui all’art. 24 ter del Decreto, in relazione alle attività a rischio (Affidamento incarichi professionali; Selezione fornitori e partners commerciali; Selezione e assunzione del personale; Acquisto di beni o servizi; Gestione di sostanze stupefacenti o psicotrope).
POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA
Assunzione di personale lavoratore straniero con violazione della normasull’immigrazione clandestina.
ATTIVITÀ A RISCHIO – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE
La società si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.
Il Cda all’atto dell’assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore straniero è
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tenuto a trasmettere all’Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestantel’avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998,n.286.
PARTE TERZAL’ORGANISMO DI VIGILANZA
1. Nomina dell’Organismo di vigilanza
L’Organismo di Vigilanza, nominato dal Cda, su proposta dell’Assemblea, deve avere composizione plurisoggettiva.
L’Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Cda i risultati dell’attività, le eventuali criticità emerse e gli eventualiinterventi correttivi e migliorativi.
2. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza.
Dopo la nomina da parte del C.d.A., l’ L’Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato del C.d.A. che lo ha nominato e, successivamente, in caso non venga nominato un altro O.D.V., fino a revoca o a nuova nomina di altro O.D.V..
La carica di componente dell’organismo di vigilanza non può essere ricoperta da coloroche:
a) rivestono la qualità di socio;
b) hanno relazioni di coniugio, parentela con i componenti del Cda, con soci o con
dipendenti;
c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi
gli effetti della riabilitazione;
e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza divenuta definitiva, salvi gli effetti della
riabilitazione:
- 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità
degli enti;
- 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e
tributaria;
- 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice
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civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
- 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto
non colposo.
Salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente
lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti dicui all’art. 444 c.p.p.
All’atto della nomina, ciascun componente dell’OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l’assenza dei predetti motivi di incompatibilità.
I componenti dell’Odv decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causadi incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà: a) delle riunioni;
b) dei controlli periodici sulle procedure;
c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
d) della regolare tenuta del libro dei verbali.
Il componente dell’Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.
La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dal Cda che provvede alle necessarie sostituzioni.
3. Obblighi del Cda nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Il Cda della Società garantisce all’Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto dellalegalità e del Modello e consentire l’accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell’organizzazioneaziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.
Il Cda deve assicurare l’uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, leaudizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l’assoluta riservatezza nell’esercizio delle funzioni dell’Organismo; inoltre, l’Amministrazione deve, altresì, mettere a disposizione dell’Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l’espletamento delle suefunzioni.
Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo
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svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnanoall’Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Cda, sulla base di apposita relazionepredisposta dall’Organismo.
I compensi dovuti ai componenti dell’Organismo saranno determinati dal Cda .
Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello ocostituenti un’ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devonoimmediatamente attivarsi per impedire il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento, onde ottenere l’esonero dalla responsabilità, per la società, ai sensi dell’art.26, comma 2 del Decreto.
4. Riunioni e deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo si riunisce, almeno sei volte l’anno, su convocazione del suo Coordinatore,con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o dimotivata richiesta del Cda, o su richiesta degli altri due componenti. L’avviso diconvocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza al Cda.
Il Coordinatore ha il compito di promuovere l’attività e presiedere le riunioni dell’Organismo, nonché di rappresentarlo presso il Cda e trasmettere annualmente aisoci e al Cda una relazione sull’attività svolta dall’Organismo.
L’Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri.
Di ogni operazione compiuta dall’Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza.
I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell’Organismo, custodito a cura del Coordinatore.
5. Compiti dell’Organismo di vigilanza
In base al D. lgs. 231/2001, l’Organismo di vigilanza ha l’obbligo di:
- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti
apicali o sottoposti, l’adeguatezza del Modello, ossia l’idoneità dello stesso, inrelazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’impresa, a ridurre irischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l’attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsiobbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.
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A tal fine è tenuto a:
- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle
attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, anche mediantel’utilizzazione di un programma informatico ad hoc;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertarepresunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l’accesso aqualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioniattribuite dalla legge all’Odv;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella società, interpellando individualmente,almeno due volte l’anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda,dall’interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, secondo le modalità di cui al § 6 di seguito riportato, ai fini dell’eventuale necessità diaggiornamento.
6. Flussi informativi “verso” e “da” l’Organismo di vigilanza
L’Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate otentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni versol’Organismo stesso.
A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informarel’Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare.
In linea con l’art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all’Odv.L’Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazioneo penalizzazione, garantendo altresì l’anonimato del segnalante e la riservatezza deifatti dal medesimo segnalati.
A tal fine è istituita una casella postale ed una mailbox dedicata, il cui accesso èriservato esclusivamente ai componenti dell’Odv.
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In aggiunta a quanto sopra, si elencano di seguito i principali ambiti oggetto delraccomandato “flusso informativo” che la Direzione e il Cda devono garantire all’Odv:
- Verbali verifiche e/o ispezioni organismi istituzionali
- Bilancio
- Neo assunti
- Organigramma
- Aggiornamenti DVR
- Informazione riunioni sicurezza e esercitazioni
- Infortuni lavoro
- Infortuni ai pazienti
- Aggiornamento del modulo riassuntivo valutazione dei fornitori, dove sono
registrati tutti i fornitori della struttura sanitaria e ne trasmette copia all’Odv
per la verifica del rispetto dei criteri di selezione.
- Nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati e dei loro legali
difensori e a effettuare una reportistica periodica sull’andamento dei
procedimenti penali in corso
- Il Cda all’atto dell’assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore
straniero è tenuto a trasmettere all’Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestante l’avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
- Esiti di certificazioni di sistemi di gestione
- Cambiamenti organizzativi
- Aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri.
Qualora l’Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza dielementi che possano far ritenere l’avvenuta violazione del Modello da parte deisottoposti deve immediatamente informarne il Cda, affinché adotti le misure conseguenti.
In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni dolose del Modello o cheastrattamente integrino ipotesi di reato da parte di uno degli apicali, l’Organismo di Vigilanza provvede, nelle forme previste nella PARTE QUARTA, alle necessarie comunicazioni.
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Il Cda e l’Assemblea dei soci, nell’ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all’Organismo di vigilanza l’instaurazione e l’esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.
Dell’attività informativa svolta, l’Organismo deve conservare idonea documentazione.PARTE QUARTA
SISTEMA DISCIPLINARE
1. Principi generali
Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) e dell’art.7, comma 4, lett. b) del Decreto.
Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per ilpersonale dipendente violazione dell’obbligo di rispettare l’impostazione e lafisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri.
Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l’obbligo di vigilare sulla correttaapplicazione del Modello da parte dei sottoposti.
L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamentoindicate nel Modello prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dalDecreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.
2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:
- Rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possonocompromettere, anche solo potenzialmente, l’efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto
- Elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l’altro, dallivello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze
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lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui
è stato commesso il fatto
- Reiterazione delle condotte
- Partecipazione di più soggetti nella violazione.
3. Sanzioni per i soggetti di cui all’art. 5 lett. b) del decreto3.1 Ambito applicativo
Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’art. 5 lett. b) delDecreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.
3.2 Le violazioni
Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:
Sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza
Omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.
3.3 Le sanzioni per il personale dipendente
La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria);
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dalCCNL di categoria);
e) licenziamento.
a) Richiamo verbale
La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.
b) Richiamo scritto
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La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidivadell’ipotesi precedente.
c) Multa
La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di unaprocedura che possa compromettere l’efficacia generale del Modello aprevenire gli specifici reati presupposto.
d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa.
e) Licenziamento
La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Cda, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all’art. 7, L.20 maggio 1970, n. 300.
4. Sanzioni per i soggetti di cui all’art. 5 lett. a) del decreto
Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti inposizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell’art. 5 lett.a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o diuna sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.
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4.1. Le sanzioni
Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea degli emolumenti;c) revoca della delega o della carica.
a) Ammonizione scritta
La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comportal’ammonizione scritta.
b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi
La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.
c) Sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della delega o della carica.
La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla commissione di reati “presupposto” ai sensi del D. L.gs. n. 231, comporta la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.
La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che siafinalizzata alla commissione dei reati “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231,comporta sempre la revoca della carica o della delega.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Organismo di vigilanza cheprovvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso ai soci.
Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un terminedi 10 gg dalla comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiederedi essere ascoltato dall’organismo di vigilanza. L’eventuale sanzione irrogatadeve essere comunicata entro i successivi 10 gg.
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*L’atto costitutivo deve prevedere l’adozione di sanzioni disciplinari nei confrontidei soggetti in posizione apicale spetti all’Organismo di vigilanza.
PARTE QUINTA
MISURE DI TUTELA
1. Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori
La violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o allaeffettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapportocontrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Società del risarcimentodei danni subiti.
2.Misure di tutela nei confronti degli operatori sanitari
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui alla PARTE QUARTA, nel caso in cuil’Odv accerti che un operatore sanitario abbia violato le procedure stabilite nel modelloal fine di ottenere un migliore risultato finanziario, al soggetto resosi autore dellepredette violazioni è decurtata l’eventuale parte variabile del compenso commisurataal raggiungimento di quel determinato risultato finanziario.
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